Gasolio agricolo

Fatturazione elettronica sì, fatturazione elettronica no, fatturazione elettronica forse? La risposta alla domanda che teneva da settimane in ansia il mondo agromeccanico è finalmente arrivata con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13/E di lunedì 2 luglio.

La circolare ha infatti chiarito una volta per tutte che le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Più precisamente, viene specificato che le nuove disposizioni in materia non trovano applicazione per le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, intendendosi per tali quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipo) che circolano normalmente su strada.

Un chiarimento doveroso contro l’insidie del burocratese

Risulta così disinnescato il problema che si era venuto a creare per effetto dell’emanazione del Decreto Legge n.79 del 28 giugno 2018 che, escludendo dagli obblighi di fatturazione elettronica, già a partire dal 01 luglio 2018, le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale, aveva fatto sorgere dubbi sull’inclusione tra i soggetti non aventi diritto alla proroga al 01 gennaio 2019 proprio le cessioni di carburanti ad uso agricolo.

Resta, invece, fermo l’obbligo di utilizzare i pagamenti tracciabili (carte di credito, bonifici, assegni, ecc.) per la deducibilità del costo d’acquisto e per la detraibilità ai fini IVA degli acquisti di carburante. Con la circolare l’Agenzia delle Entrate fornisce altri importanti chiarimenti in ordine ai termini di trasmissione delle fatture allo SDI (Sistema d’interscambio), segnatamente per il caso di emissione di fatture immediate e di rinvio di una fattura precedentemente scartata dal sistema.

Gasolio agricolo

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